ATP o Accertamento Tecnico Preventivo: Cos'è e come funziona?
I tempi della burocrazia Italiana sono più che noti, specie se ci si sposta nell'ambito dei tribunali dove i processi arrivano a durare anni prima di giungere ad una sentenza definitiva. Spesso capita che la lungaggine del sistema giudiziario italiano possa arrivare a compromettere alcune "posizioni giuridiche", soprattutto nei casi urgenti in cui serve una perizia immediata per evitare che eventuali prove o "situazioni" si deteriorino o vengano totalmente distrutte. In questi casi si fa ricorso ad uno strumento in particolare: L'accertamento tecnico preventivo. Vediamo di cosa si tratta, quando e come va richiesto e, soprattutto, chi se ne occupa.
Che cos'è l'Accertamento Tecnico Preventivo?
La definizione di ATP o Accertamento Tecnico Preventivo, viene fornita dall'articolo 696 del Codice di Procedura Civile che, di seguito, citiamo testualmente:
"Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697].
L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni."
In buona sostanza, è possibile affermare che l'ATP è un procedimento di tipo cautelare che permette di verificare verificare lo stato dei luoghi o le condizioni di eventuali prove prima che esse vengano alterate in qualche modo. Di conseguenza, si può affermare che è uno strumento la cui finalità è costituire una prova "prima dell'instaurazione di un giudizio" ed "in vista del giudizio".
Quando è possibile ricorrere all'accertamento tecnico preventivo?
Si può ricorrere all'ATP nei casi di urgenza, ad esempio nei casi in cui:
- esiste un reale pericolo deperimento o alterazione delle prove;
- i luoghi o le circostanze possono essere modificati;
- è necessario effettuare interventi per ripristinare lo "status quo ante";
Più nel concreto, ci si può rivolgere al giudice competente chiedendo un accertamento tecnico preventivo nei casi in cui, a seguito dei fatti oggetto di contestazione, sia necessario provvedere con urgenza al ripristino dello status abituale dei luoghi, eliminando eventuali pericoli o situazioni pregiudizievoli venutesi a creare a seguito dei fatti.
Agendo in questo modo, si potrà evitare che, situazioni fondamentali per le procedure legali, vengano compromesse.
ATP per la composizione della lite
Un altro caso in cui si può ricorrere all'ATP anche quando non sussistono le situazioni di urgenza di cui sopra, è quando è necessario accertare e determinare i "crediti derivanti dalla mancata o inattesa esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito."
Come si svolge l'Accertamento Tecnico Preventivo?
Laprocedura per lo svolgimento dell'ATP è la seguente:
- il richiedente avanza ricorso presso il tribunale di competenza;
- Il richiedente, invia una notifica di ricorso alla controparte per informarla;
- Il Presidente del Tribunale nomina un CTU o Consulente Tecnico di Ufficio e fissa la data dell'udienza;
- Il CTU che accetta l'incarico dovrà redigere una relazione scritta entro il termine comunicato;
- Il CTU e le Parti interessate dovranno comparire in udienza nella data stabilita dal Presidente del Tribunale.
Nello specifico, quindi, il compito di accertare lo stato dei fatti tramite una perizia tecnica è il Consulente Tecnico d'Ufficio.
Il ruolo del CTU nell'ATP
Il CTU nominato dovrà effettuare un sopralluogo e svolgere un'ispezione dei luoghi o delle prove prima che la situazione muti. La relazione che redigerà a seguito di questa ispezione costituirà "prova" durante il processo.
Il CTU dovrà agire in maniera autonoma durante la procedura di ispezione, occupandosi personalmente di svolgere mansioni come:
- acquisire eventuali documentazioni presso le parti o presso terzi;
- ricoprire il ruolo istrutturio (cosa che di norma toccherebbe a giudici o avvocati).
Si tratta, dunque, di un ruolo che va oltre la mera perizia e che apre le porte ad eventuali valutazioni relative sia ai danni che alle cause scatenanti dell'evento oggetto di verifica.
Dopo aver redatto la perizia, specificando secondo quali principi ha agito e come ha tratto le sue conclusioni, il Consulente Tecnico dovrà allegare ad essa tutti i documenti acquisiti specificando le relative modalità di acquisizione.
La procedura di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione da parte del CTU che deve svolgersi secondo le modalità del processo civile telematico. Una volta depositata la relazione il CTU riceve la liquidazione del compenso.
Nel caso in cui, a seguito di verifica del giudice, venga rilevato che l'ATP non è stato concluso entro i termini stabiliti, verrà stabilito un ulteriore termine di 15 giorni entro cui le parti potranno presentare istanza di completamento.
L'accertamento tecnico può essere svolto soltanto dal CTU?
Benché l'incarico del CTU sia la soluzione più efficace, quando per l'accertamento non sono richieste specifiche competenze tecniche, il sopralluogo può essere svolto direttamente dal Giudice. In questi casi ci troviamo davanti a quella che viene definita "ispezione giudiziale" che viene svolta ai sensi dell'art. 258 del codice di procedura civile.