Definizione di Cantiere temporaneo e mobile e Campo di applicazione del Titolo IV
Il Titolo IV del D.Lgs 81 del 2008 ci insegna che il Coordinatore per la Sicurezza è una figura necessaria quando all'interno di un cantiere temporaneo o mobile lavorano, anche non contemporaneamente, almeno due aziende o lavoratori autonomi. Tuttavia, ci sono luoghi di lavoro all'interno dei quali possono trovarsi ad operare diverse aziende o lavoratori autonomi che, pur avendo caratteristiche simili ad un cantiere, non si configurano come tale. Qual è quindi la definizione di Cantiere Temporaneo e Mobile? Quali tipologie di lavorazioni rientrano al suo interno e, di conseguenza, fin dove si estende il campo di applicazione del Titolo IV? Se sono queste le domande a cui cercate una risposta, la troverete all'interno di questo articolo.
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Cos'è un cantiere temporaneo o mobile?
Partiamo riportando la definizione contenuta nell'articolo 89 del D.Lgs 81 alla lettera a):
"cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X."
Un cantiere temporaneo o mobile è, dunque, un contesto lavorativo in cui vengono condotti lavori edili e di ingegneria civile. A questi lavori, elencati nell'Allegato X del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo IV.
Quali sono le attività soggette al Titolo IV?
Nello specifico, l'Allegato X compre una vasta gamma di attività, tra cui:
- la costruzione di nuove strutture;
- la manutenzione di opere esistenti;
- le riparazioni, le demolizioni, e le conservazioni;
- i risanamenti, le ristrutturazioni, e gli equipaggiamenti;
- le trasformazioni, i rinnovamenti e gli smantellamenti.
Questi interventi possono coinvolgere vari materiali, come muratura, cemento armato, metallo, legno e altri. Oltre a questi, rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV anche altre categorie di lavori tra cui:
- la realizzazione di linee elettriche, parti strutturali degli impianti elettrici e idroelettrici;
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche e marittime;
- le opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro;
- gli scavi;
- il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Quali sono le attività escluse dal Titolo IV?
Il Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, non si applica a determinate tipologie di attività quando non comportano lavori edili o di ingegneria civile. Queste attività sono elencate nell'articolo 88 e comprendono:
- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera, come gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- lavori svolti in mare;
- attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
- operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.