Linee guida per la formazione degli architetti: come conseguire i CFP secondo il nuovo regolamento
Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento per le Linee guida per la formazione , che disciplina l'obbligo di svolgere attività tali da consentire la crescita professionale, lo sviluppo delle competenze e l'acquisizione dei crediti formativi per architetti o CFP. Il Testo è stato formulato dal CNAPPC o Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, vediamo quali sono le novità introdotte. Le nuove linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo degli architetti iscritti all'albo partono dalla premessa di salvaguardare l'interesse della collettività e dei committenti, e tutelare al tempo stesso la qualità dell'esercizio professionale perfezionando la competenza tecnico-scientifica di tutti gli architetti iscritti, che siano essi liberi professionisti o dipendenti pubblici.
Quanti Crediti Formativi per Architetti dal 2020?
Il numero dei crediti formativi che dovranno essere conseguiti ai sensi delle nuove linee guida rimangono invariati:
- per il triennio 2020/2022 bisognerà conseguire 60 crediti formativi;
- 12 cfp devono derivare da attività di aggiornamento sulla Deontologia e le Discipline Ordinistiche;
- sarà possibile trasferire da un triennio all'altro massimo 20 cfp in eccedenza.
Ricordiamo poi che nonostante non sia più obbligatorio conseguire un numero minimo di cfp annui, il CNAPPC consiglia fortemente di non scendere sotto la soglia dei 10 crediti, di cui 4 dalle discipline ordinistiche, allo scopo di garantire aggiornamento e qualità nell'esercizio professionale.
Crediti Formativi per Architetti Neo-iscritti e Re-iscritti
Per i neoiscritti l'obbligo formativo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
Nel caso in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, sarà necessario conseguire un numero di 20 cfp di cui 4 da discipline ordinistiche e deontologia, da calcolarsi per ogni anno.
L'interessato avrà, comunque, facoltà di richiedere il riconoscimento di eventuali cfp maturati nel periodo intercorso tra l'iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.
Coloro che, invece, si iscrivono nuovamente ad un Ordine Territoriale, successivamente ad una cancellazione, dovranno assolvere l'obbligo formativo a decorrere dall'anno della nuova iscrizione e dovranno acquisire un numero di CFP che varia in base al semestre di riferimento:
- i reiscritti dal 1 gennaio al 30 giugno dovranno conseguire 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche;
- i reiscritti dal 1 luglio al 31 dicembre dovranno conseguire 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche;
Sarà inoltre necessario, per questi ultimi, saldare l'eventuale debito formativo maturato negli anni precedenti la cancellazione, a meno che questa non sia stata effettuata da più di cinque anni solari.
Come ottenere i crediti formativi professionali?
Non cambiano invece le modalità in cui possono essere conseguiti i crediti formativi professionali, ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 137/2012 si potrà procedere ad attività formative come:
- corsi di formazione per architetti in aula;
- corsi per architetti online (in FAD sincrona e asincrona)
- partecipare a master universitari, dottorati di ricerca, seconde lauree, convegni, conferenze ecc;
- "altre attività" ed eventi segnalati dal CNAPPC o dagli Ordini territoriali.
Formazione architetti: materie ed aree tematiche
Le attività formative elencate al paragrafo precedente, devono essere attinenti all'attività professionale degli iscritti all'albo del CNAPPC, e quindi riguardare materie ed aree tematiche come:
- architettura;
- gestione della professione;
- deontologia e discipline ordinistiche;
- paesaggio;
- conservazione;
- pianificazione.
Esonero crediti formativi 2020
il Nuovo Regolamento del CNAPPC prevede dei casi specifici in cui è possibile inoltrare una richiesta di esonero:
- maternità, paternità e adozione,
in questi casi bisogna accumulare 20 crediti in meno di cui 4 per attività deontologiche e ordinistiche; - malattia grave o infortunio,
che comportino un'interruzione dell'attività professionale di almeno 6 mesi (a patto che la situazione eccezionale di impedimento venga opportunamente documentata); - docenti universitari a tempo pieno,
per i quali è precluso l'esercizio della libera professione; - iscritti non esercitanti professione,
a patto che la loro inattività duri da almeno 3 anni ininterrotti;
Gli iscritti che si trovano in una delle condizioni sopraelencate possono provvedere direttamente a richiedere l'esonero dall'obbligo formativo sulla piattaforma del proprio Ordine territoriale.
Nel caso di iscritti che non esercitano la professione da almeno 3 anni essi dovranno presentare all'Ordine territoriale una dichiarazione nella quale ogni iscritto dovrà attestare di:
- non essere in possesso di partita IVA;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza;
- non esercitare l'attività professionale (qualsiasi forma) da 3 anni, neanche occasionalmente;
Tale richiesta di esenzione dovrà essere inoltrata ogni anno.
VEDI ANCHE: ESONERO CREDITI FORMATIVI ARCHITETTI
Le sanzioni
I professionisti iscritti all'albo che non conseguono i cfp necessari entro il periodo previsto, contravvenendo a quanto decretato nel regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professioale, sono punibili con le seguenti sanzioni:
- Censura;
dichiarazione formale in cui viene notificata la mancanza di crediti formativi applicabile per una mancanza pari o inferiore a 12 CFP - Sospensione;
per una mancanza superiore a 12 CFP e comporta una cessazione dell'esercizio di tanti giorni quanti sono i crediti mancanti
VEDI ANCHE: Sanzioni disciplinari per Architetti inadempienti - sospensione e censura