Il Conto Finale dei lavori: cos’è, come si redige, chi lo firma
L'ultimo capitolo dell'aspetto della contabilità durante la direzione dei lavori è la redazione del Conto Finale. Rifacendoci alla normativa in vigore, dettata dal DM 49 del 2018, abbiamo realizzato questo articolo guida volto a dare una definizione del conto finale, indicando le tempistiche, le modalità di redazione e di emissione, nonché le responsabilità delle figure coinvolte. Ricordiamo ai nostri lettori che le informazioni esposte di seguito sono trattate in maniera più approfondita nel nostro Corso sulla Direzione dei Lavori.
Conto Finale: Cos'è?
Il Conto finale è un atto contabile, un documento che viene compilato dal direttore dei lavori dopo aver effettuato la verifica dell'ultimazione dei lavori. Esso viene trasmesso al RUP corredato di:
- relazione in cui si indicano tutte le vicende relative all'opera;
- documentazione relativa all'opera.
Conto Finale: Come si redige?
Nella redazione del conto finale, è necessario riportare l'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori con indicazione di tutti i certificati di pagamento emessi in precedenza, per tale motivo il documento è famoso anche con l'appellativo di "stato finale dei lavori".
Nell'ultimo SAL bisognerà indicare tutte le lavorazioni (a misura, a corpo, ecc...) e per ciascuna di esse bisognerà riportare:
- quantità;
- prezzo unitario;
- importo.
All'interno del documento dovranno essere riportati, altresì, i seguenti dati:
- totale netto dei lavori;
- acconti già corrisposti;
- eventuale credito a favore dell'impresa.
A queste informazioni, il Direttore dei Lavori deve allegare i seguenti documenti:
- verbali di consegna dei lavori;
- atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- eventuali nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione ordini di servizio;
- sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali;
- transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite.
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- certificato di ultimazione con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione di cause e conseguenze;
- processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- richieste di proroga e relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice appalti;
- atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- tutti gli elementi inerenti la storia cronologica della esecuzione;
- informazioni tecniche ed economiche volte ad agevolare il collaudo.
Chi firma il Conto Finale?
Il conto finale deve essere firmato dall'esecutore (impresa affidataria) che, all'atto della sottoscrizione, non può iscrivere domande per oggetto o importo diverse a quelle già formulate nel registro di contabilità, e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, ad eccezione di quelle per cui sono già stati previsti:
- la transazione di cui all'articolo 208 del codice;
- l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.
Di norma, il periodo di tempo concesso all'esecutore per firmare il conto finale non è superiore a 30 giorni.
Una volta apposta la firma, il RUP ha 60 giorni per redigere la propria relazione finale riservata nella quale motivare il suo parere sulla fondatezza delle domande per le quali non siano intervenuti transazione o accordo bonario.
Cosa succede se l'esecutore non firma?
In caso di mancata firma da parte dell'esecutore entro il limite stabilito o di sottoscrizione con mancata conferma delle domande già formulate, il conto finale si considera, in ogni caso, accettato definitivamente.
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