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Coordinatore della Sicurezza in Cantiere: definizione, requisiti, compiti e parcella

Le lavorazioni all'interno dei cantieri temporanei e mobili vengono svolte spesso da diverse aziende che si ritrovano a coesistere e lavorare all'interno dello stesso sito. Che la loro presenza sia contemporanea o meno, per mantenere efficienti le misure di sicurezza e garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti e di chiunque si trovi ad accedere al cantiere o alle aree da esso interessate, è necessaria la presenza di coordinatori della sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Si tratta di due ruoli complesse che hanno molte caratteristiche in comune ma che, da un'analisi attenta, rivelano anche differenze significative. A queste figure, ampiamente analizzata ed approfondita all'interno del nostro corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza, abbiamo dedicato questa guida che tornerà particolarmente utile sia a chi vuole approcciarsi per la prima volta alla professione, che ai coordinatori più esperti che intendono mantenere i propri requisiti di abilitazione.

Chi è il coordinatore della sicurezza nei cantieri?

Il Coordinatore per la Sicurezza è una figura a cui è necessario ricorrere quando all'interno di un cantiere edile sono presenti due o più imprese esecutrici, e che ricopre un ruolo chiave sia in fase di pianificazione che in fase di realizzazione dell'opera. Il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 prevede due profili distinti, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).


Definizione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

Pur avendo requisiti simili, le due figure differiscono per i compiti attribuiti a ciascuno di loro dal D.Lgs 81. Nello specifico,

  • Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o CSP, viene nominato prima che i lavori inizino per redigere il piano di coordinamento per la sicurezza e il fascicolo dell'opera, con lo scopo di prevenire eventuali rischi che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori.
  • Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o CSE, si occupa di monitorare il progresso dei lavori, verificando che le imprese applichino correttamente le misure di sicurezza previste dal piano di coordinamento, revisionandolo e aggiornandolo secondo necessità.

I ruoli di coordinatore per la progettazione (CSP) e coordinatore per l'esecuzione (CSE) sono distinti, ma possono essere ricoperti sia dalla stessa persona sia da professionisti differenti.

Chi nomina il coordinatore per la sicurezza?

La nomina del Coordinatore avviene ad opera del committente o del responsabile dei lavori, i quali devono scegliere di affidare tale compito ad un soggetto in possesso di determinati requisiti previsti dall'articolo 98 e che, di norma, è un professionista del settore tecnico. Venendo poi a chi può essere nominato, specifichiamo che il ruolo può essere assegnato anche a figure che ricoprono altre posizioni chiave per la sicurezza del cantiere, come:

  • il committente stesso;
  • il responsabile dei lavori;
  • il direttore dei lavori.

È fondamentale precisare che per la nomina del CSP è prevista un'incompatibilità: il ruolo non può essere affidato al datore di lavoro, a un dipendente o all'RSPP di una delle imprese esecutrici, salvo il caso in cui il committente e l'impresa esecutrice coincidano. Inoltre, ricordiamo che secondo l'articolo 98, non è necessario essere iscritto ad un ordine professionale per poter svolgere le funzioni di CSP e CSE.

Quando è obbligatoria la nomina?

L'art. 90 del D.Lgs. 81/08, ai commi 4 e 5, prevede che il committente o il responsabile dei lavori debbano nominare obbligatoriamente un coordinatore della sicurezza quando in un cantiere sono presenti più imprese esecutrici, anche se queste non operano contemporaneamente. In particolare:

  • La nomina del CSP deve avvenire contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
  • La nomina del CSE deve avvenire prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Quali requisiti e titoli deve avere il coordinatore?

Vediamo subito quali sono i requisiti professionali che deve possedere il coordinatore in fase di progettazione o di esecuzione. L'articolo del Testo Unico per la sicurezza da prendere in considerazione in questo caso è l'art.98, il quale stabilisce che, per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza, è necessario essere in possesso di:

  1. Titolo di studio adeguato
  2. Esperienza comprovata nel settore dell'edilizia;
  3. Attestato di superamento di un corso abilitante di 120 ore.

Per titolo adeguato si fa riferimento al possesso di una laurea o di un diploma nelle discipline tecniche tra quelli indicati dal D.Lgs 81/08, in base al quale cambiano anche gli anni di esperienza richiesta. Per visualizzare nel dettaglio tutte le combinazioni di titoli di studio ed anni di esperienza validi come requisito, abbiamo preparato uno schema di riepilogo ispirato al contenuto dell'art. 98.

Combinazioni di lauree e titoli di studio validi come requisito per svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Per poter mantenere l'abilitazione, i coordinatori della sicurezza devono svolgere un totale di 40 ore di aggiornamento nell'arco di un quinquennio, che può essere completato:

Il quinquennio di aggiornamento si calcola a partire dalla data del conseguimento dell'attestato abilitante rilasciato dal corso iniziale di 120 ore. Dopo il primo quinquennio, i successivi periodi di cinque anni si calcolano dalla data di conclusione dell'ultimo aggiornamento.

Sanzioni e conseguenze del mancato aggiornamento

Il mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza. In caso di sospensione, il coordinatore sarà impossibilitato a:

  • Mantenere eventuali incarichi di Coordinatore in fase di progettazione o di esecuzione già in essere.
  • Accettare nuove nomine come Coordinatore della sicurezza.

In caso di mancato aggiornamento, l'abilitazione non viene persa ma sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Non è necessario ripetere il corso di formazione iniziale di 120 ore, basterà seguire il corso di aggiornamento di 40 ore per riottenere l'abilitazione.


Il mancato aggiornamento dell'attestato di Coordinatore per la sicurezza porta alla sospensione dell'abilitazione.

Quando è obbligatorio nominare il coordinatore per la sicurezza?

L'articolo 90 del D.Lgs 81/08 impone al Committente o al Responsabile dei Lavori di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nei cantieri dove operano, anche non contemporaneamente, almeno due aziende o lavoratori autonomi. La nomina del CSP deve avvenire contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e deve ricadere su un soggetto con i requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del decreto, formalizzata con un documento firmato.

Il comma 11 dell'articolo 90 esonera dall'obbligo di nominare il CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e con un importo inferiore a 100.000€. Tuttavia, la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è obbligatoria quando nel cantiere operano più imprese esecutrici o lavoratori autonomi, anche se non contemporaneamente, e deve essere fatta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

È obbligatorio nominare un CSE anche in cantieri inizialmente affidati a una sola impresa se successivamente si aggiungono altre imprese. Anche nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e con un importo inferiore a 100.000€, per cui non è richiesto il CSP, è comunque necessaria la nomina del CSE, che dovrà svolgere i compiti previsti dagli articoli 91 e 92.

I compiti del Coordinatore per la sicurezza

Benché entrambi i ruoli possano essere ricoperti dalla stessa persona, CSE e CSP hanno dei compiti e delle responsabilità diverse, che sono strettamente correlate alla fase in cui operano. Di seguito abbiamo riassunto le principali.

Compiti del coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è responsabile dell'elaborazione delle misure di sicurezza da adottare durante la progettazione dell'opera. I suoi compiti principali sono:

Elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve redigere il PSC, un documento che identifica i rischi presenti in cantiere e stabilisce le misure preventive e protettive da adottare. Questo piano deve essere aggiornato in base all'evoluzione del progetto.
Redigere il Fascicolo dell'Opera deve preparare il fascicolo dell'opera contenente le informazioni utili per la sicurezza durante le future attività di manutenzione e ristrutturazione dell'opera.
Analizzare e Valutare i Rischi deve valutare i rischi associati alle diverse fasi del progetto e propone soluzioni per mitigarli. Questo include l'analisi delle interferenze tra le diverse attività previste.
Collaborare con il Progettista deve lavorare a stretto contatto con il progettista per integrare le misure di sicurezza nel progetto fin dalle prime fasi, assicurando che le scelte progettuali siano sicure e conformi alle normative.
Verificare la Compatibilità delle Scelte Tecniche deve assicurare che le soluzioni tecniche proposte siano compatibili con le esigenze di sicurezza, proponendo modifiche dove necessario.

Invece, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è responsabile della supervisione e del coordinamento delle misure di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori. I suoi compiti principali sono:

Verificare l'applicazione del PSC deve controllare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino correttamente le disposizioni contenute nel PSC e le procedure di lavoro.
Controllare l'Idoneità del POS deve valutare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa, assicurando la coerenza con il PSC, e ne verifica l'adeguamento se necessario.
Aggiornare PSC e Fascicolo dell'Opera deve aggiornare il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche, valutando le proposte delle imprese per migliorare la sicurezza.
Curare la Cooperazione e il Coordinamento deve organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, garantendo una reciproca informazione.
Verificare l'Attuazione degli Accordi deve controllare l'attuazione degli accordi tra le parti sociali per il miglioramento della sicurezza in cantiere e coordina i rappresentanti della sicurezza.
Segnalare delle Inosservanze deve segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo, se necessario, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Intervenire in caso di pericolo deve sospendere direttamente le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Sanzioni per i Coordinatori

Il testo unico per la sicurezza prevede delle sanzioni per i coordinatori della sicurezza, ma fa differenza tra le inadempienze in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Nello specifico, il CSP è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da €3.559,60 a €9.112,57 per la mancata elaborazione del PSC. Il CSE, invece è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da€3.559,60 a€9.112,57 per la violazione di tutti i compiti elencati in precedenza. Inoltre, per il CSE è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da €1.423,83 a €6.834,44 per la mancata verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

L'importanza dell'aggiornamento per il coordinatore della sicurezza

In un settore come quello dell'edilizia, rimanere informati e aggiornati non è solo un obbligo, ma una responsabilità professionale nei confronti di tutti coloro che lavorano quotidianamente nei cantieri, specie alla luce della complessità degli incarichi di coordinamento e delle responsabilità previste dalla legge. Per questo motivo, noi di Pedago, abbiamo creato un corso di aggiornamento che permetta ai professionisti di acquisire competenze nuove, affrontare al meglio le sfide del settore e rafforzare il proprio ruolo come figura chiave nella prevenzione di incidenti e nella gestione della sicurezza. Nato dalla collaborazione di quattro docenti esperti in ambito di sicurezza sul lavoro, ha una natura multidisciplinare alla materia e oltre a prendere in esame la normativa, fornisce dei nuovi approcci alla valutazione dei rischi specifici, alla progettazione della sicurezza e alla gestione documentale, frutto degli anni di esperienza maturata sul campo dai docenti, ciascuno nei propri settori di riferimento. In fine, il corso di aggiornamento è erogato totalmente in modalità e-learning ed è valido per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini del settore tecnico.

Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di 40 ore. Erogato in modalità e-learning. Valido per il Rilascio di CFP

Quanto guadagna un coordinatore della sicurezza?

Già da molti anni le parcelle per questa categoria professionale sono state abrogate. Certamente, però, i professionisti hanno la consuetudine di adottarle come riferimento e metro di paragone. La tariffa per il coordinamento della sicurezza di un cantiere varia molto sulla base di alcuni criteri e parametri, come:

  • Complessità dei lavori;
  • Estensione del cantiere;
  • Posizionamento e fattori di rischio;
  • Durata presunta del cantiere;
  • Valore dei lavori.

Il compenso oscilla tra i 1.000€ e i 3.500€. Senza un riferimento normativo che si esprima con chiarezza in merito, il costo per il lavoro del coordinatore della sicurezza non è facilmente desumibile e la stessa attività lavorativa di CSP e CSE è valutata come prestazione, il cui compenso quindi può variare sensibilmente.

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