Gestione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
Dopo lo svolgimento dei lavori di bonifica dell'amianto, specialmente in quelli che prevedono la rimozione degli MCA, vengono prodotti dei materiali di rifiuto o scarto che devono essere gestiti e smaltiti secondo linee guida specifiche per impedire ulteriori contaminazioni. Tutta la procedura termina con il deferimento dei cosiddetti RCA, ovvero dei rifiuti contenenti amianto, all'interno di apposite discariche. Di seguito approfondiremo quali sono i punti salienti della gestione e dello smaltimento amianto, approfondendo in particolare gli aspetti della classificazione, dell'etichettatura e dello stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto.
Normativa di riferimento per gestione e smaltimento amianto
Prima di proseguire è doveroso introdurre il quadro legislativo che regola la materia. Anche in questo caso, la prima fonte normativa a cui fare riferimento è la Legge 257 del 27 marzo 1992 che contiene "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", a cui si deve la fine dell'estrazione, della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo di amianto o prodotti derivati. Tale legge predispone disciplinari tecnici relativi alle modalità di gestione degli RCA.
L'attuazione di quanto contenuto in questa normativa si è avuta con il D. Lgs 22 del 5 febbraio 1997 art. 18 comma 2 lettera b) che ha attribuito allo Stato la competenza di determinare e disciplinare le attività di gestione e recupero dei prodotti in amianto e degli RCA.
Successivamente, nel 2003, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha emanato un regolamento per la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto, con il DM 18 marzo 2003, n. 101, affidando a regioni e province autonome il compito di provvedere alla mappatura delle zone di propria competenza in cui è presente amianto. A fronte di ciò, ogni regione ha legiferato di conseguenza emanando normative a carattere territoriale per la gestione dell'amianto.
Deposito temporaneo in cantiere
L'operazione di rimozione dell'amianto prevede che, prima del deferimento e dello stoccaggio definitivo in un'apposita discarica, l'amianto venga prima raccolto e depositato in un'area specifica all'interno del cantiere stesso. In questi casi si parla di deposito temporaneo deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 185 bis del D.Lgs 152/06, rispettando delle disposizioni specifiche.
In primo luogo si stabilisce le tempistiche e i quantitativi di rifiuti che possono essere avviati allo smaltimento, nello specifico:
- i rifiuti devono essere avviati con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
- il volume complessivo dei rifiuti deve essere massimo di 30 metri cubi, di cui il volume di rifiuti pericolosi non deve essere superiore a 10 metri cubi;
- il deposito temporaneo non può avere durata superiore di un anno.
Queste disposizioni sono state temporaneamente modificate dal Decreto Cura Italia che prevedeva:
- un raddoppiamento dei quantitativi permessi;
- lo spostamento del limite temporale da un anno a 18 mesi.
In ogni caso, il DM 3 settembre 2020 ha ripristinato le disposizioni iniziali.
All'interno dell'area di deposito, inoltre, i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee in base alle norme che ne disciplinano la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura, di cui parleremo in maniera più approfondita in seguito.
In presenza di rifiuti pericolosi ci sono ulteriori precauzioni da applicare onde evitare la contaminazione del suolo, delle acque ed eventuali dispersioni o erosioni dovute all'azione degli agenti atmosferici.
Classificazione degli RCA
La legge 27 marzo 1992, n. 257 definisce gli RCA come:
"Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell'ambiente…"
Tutte queste tipologie di rifiuti prodotti dai lavori di bonifica amianto vengono classificati, in modo analogo a come si classificano gli MCA, ovvero in base allo stato di degrado e delle caratteristiche fisiche del materiale che influiscono sulla capacità dello stesso di disperdere o meno polveri e fibre d'amianto nell'ambiente.
Tale classificazione da vita a due grandi macrocategorie:
- Rifiuti contenenti amianto in matrice friabile;
- Rifiuti contenenti amianto in matrice compatta.
Oltre a questa prima classificazione, agli RCA viene assegnato uncodice di classificazione CER (Codice Europeo del Rifiuto) ai sensi della direttiva 75/442/CEE. Nello specifico, questi codici sono delle sequenze numeriche composte da 6 cifre divise in 3 coppie, le quali hanno la funzione di identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è stato originato.
Di seguito elencheremo i codici CER di tutti i rifiuti pericolosi che contengono l'amianto.
Codici CER | Categoria di rifiuti | Rifiuti contenenti amianto |
---|---|---|
17 06 05 | Materiali da costruzione | Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi |
15 02 02 | Attrezzature e mezzi di protezione individuale | Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto |
16 01 11 | Freni | Materiali d´attrito |
17 06 01 | Materiali isolanti | Pannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Carte e cartoni, Tessili in amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti Amianto |
15 01 11 | Contenitori a pressione | Contenitori a pressione contenenti amianto |
16 02 12 | Apparecchiature fuoriuso contenenti amianto | Apparecchiature fuori uso contenenti amianto |
10 13 09 | Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento | Materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: Polverini, Fanghi, Spazzatura, Stridi, Spezzoni |
06 07 01 | Rifiuti da processi chimici da alogeni | Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto |
06 13 04 | Rifiuti di processi chimici inorganici | Rifiuti dalla lavorazione dell´amianto |
19 03 06 | Materiali ottenuti da trattamenti | Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.6 |
19 03 04 | Materiali ottenuti da trattamenti | Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0.6 |
In base a quanto detto sulla classificazione in base alla matrice dell'amianto e al codice CER, possiamo affermare per esempio che:
- Gli RCA in matrice compatta prodotti durante operazioni di costruzione e demolizione con codice C.E.R. 17 01 05, sono considerati "rifiuti speciali NON PERICOLOSI";
- Gli RCA in matrice friabile prodotti durante le operzioni di costruzione e demolizione con codice C.E.R. 17 06 01, sono considerati "rifiuti speciali PERICOLOSI".
L'imballaggio dei rifiuti contenenti amianto
Durante il deposito temporaneo, come abbiamo visto, gli RCA devono essere dapprima suddivisi in base alla loro classificazione per poi essere sottoposti alla procedura di imballaggio. La normativa che detta legge in materia è l'allegato al DM 06/09/04, punto 3, paragrafo 7b, nel quale vengono indicate le modalità di imballaggio in base alle condizioni fisiche degli RCA, secondo il seguente schema:
lastre smontate | vanno bagnate su entrambe le superfici per poi essere accatastate e sistemate saldamente su appositi pallet che saranno poi spostati con i mezzi di sollevamento presenti in cantiere. |
---|---|
materiali in cemento amianto | vanno sigillati con imballaggi non deteriorabili o con teli di plastica, avendo cura di evitare che l'imballaggio venga lacerato da eventuali pezzi acuminati o taglienti. |
piccoli frammenti di amianto | vanno raccolti al momento stesso della loro formazione e sigillati in appositi sacchi impermeabili e non deteriorabili. |
Un altro riferimento normativo che stabilisce le linee guida per l'imballaggio è il D.Lgs 81/08 all'articolo 251 lettera h, nel quale si afferma, tra le altre cose, che:
- va applicata una chiusura a doppio legaccio effettuata tramite termo-saldatura;
- è necessario aspirare l'aria in eccesso con un aspiratore a filtri assoluti;
- l'imballaggio deve essere a doppio contenitore (sacco impermeabile di almeno 0,15 mm di spessore + sacco o fusto rigido)
- i materiali taglienti devono essere imballati a parte evitando lacerazioni dell'imballaggio;
- i sacchi devono essere riempiti per non più di due terzi.
Etichettatura degli RCA
La normativa prevede che gli RCA una volta imballati debbano essere etichettati in maniera chiara e univoca per essere identificabili in qualsiasi momento del loro trasferimento e del loro stoccaggio come "pericolosi". L'etichettatura segue le linee guida della direttiva 76/769/CEE così come modificata dalla Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983, che stabilisce in primo luogo le caratteristiche dell'etichetta che, per essere conforme deve avere almeno 5 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza ed essere divisa in due parti, di cui la parte superiore (40% della superficie) deve riportare la lettera "a" in bianco su fondo nero, mentre la parte inferiore (60% della superficie) deve riportare un testo di avvertenza in bianco o nero su fondo rosso.
Nello specifico, il testo di avvertenza riportato deve essere:
"ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO - Respirare amianto è pericoloso per la tua salute - seguire le norme di sicurezza".
L'etichetta va posizionata su ciascuna unità imballata, a prescindere dalle sue dimensioni e può essere sia attaccata sotto forma di adesivo o stampata direttamente sul collo contenente amianto. Inoltre, gli RCA devono riportare oltre all'etichettatura l'indicazione dei relativi pericoli, le istruzioni necessarie per il caso specifico e le opportune informazioni di sicurezza.
Indicazioni per il carico e il trasporto
La normativa stabilisce delle prescrizioni tecniche anche per il carico e il trasporto dei RCA, per evitare che durante il trasferimento il materiale di imballaggio venga danneggiato e prevenire la dispersione di percolamenti o polveri. È necessario adottare misure come l'utilizzo di teloni di polietilene o vasche di raccolta a tenuta stagna e, se necessario, rinforzare meccanicamente le sponde dei mezzi di trasporto.
Durante il trasporto, il carico deve essere coperto da un telone ignifugo removibile e, per segnalare il pericolo, è obbligatorio apporre una targa di metallo di dimensioni specifiche sulla parte posteriore del veicolo. Inoltre, per rispettare le normative vigenti, è necessario compilare il formulario per il trasporto dei rifiuti e utilizzare mezzi registrati presso l'Albo Gestori Rifiuti.
È importante notare che, nonostante i rifiuti contenenti amianto siano considerati pericolosi, in alcuni casi possono essere smaltiti anche nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Tali prescrizioni garantiscono un corretto trasporto e destinazione dei rifiuti contenenti amianto, tutelando la salute pubblica e l'ambiente.
Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
Così come ogni altra fase finora descritta, anche lo smaltimento vero e proprio dei rifiuti contenenti amianto è regolato dalla normativa vigente, la quale detta due linee guida differenti distinguendo tra i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi.
I rifiuti di amianto, considerati speciali/tossici e nocivi secondo il DPR 10 settembre 1982, n. 915 e, di conseguenza, pericolosi devono essere obbligatoriamente smaltiti tramite stoccaggio definitivo in discarica controllata. Questa destinazione finale è vincolante, il che significa che non sono ammesse altre forme di smaltimento al di fuori della deposizione in discarica controllata.
Al contrario, i RCA classificati come non pericolosi, come i materiali da costruzione contenenti amianto, composti principalmente da materiali edili con amianto in matrici cementizie e resinoidi, possono essere smaltiti direttamente in discarica o essere sottoposti a trattamenti preliminari volti a ridurre o eliminare la pericolosità dell'asbesto, tali trattamenti si dividono in due macrocategorie.
In primo luogo abbiamo dei trattamenti che non modificano la struttura cristallochimica del minerale o, al massimo, modificandola parzialmente, come:
- Incapsulamento;
- Stabilizzazione/solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva;
- Modificazione parziale della struttura cristallochimica.
essi hanno l'effetto di ridurre considerevolmente il rilascio di fibre tramite ma, al termine dei trattamenti, i materiali dovranno comunque essere stoccati in discarica.
In secondo luogo abbiamo i trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto. Questi ultimi sortiscono l'effetto di annullare definitivamente gli effetti negativi dell'amianto, si tratta di interventi come:
- la modificazione chimica;
- la modificazione meccanochimica;
- la litificazione;
- la vetrificazione;
- la vetroceramizzazione;
- la mitizzazione pirolitica;
- la produzione di clinker;
- la ceramizzazione.
Dato che questi interventi hanno come fisultato ultimo la trasformazione totale delle fibre di amianto, i prodotti sottoposti a essi possono essere riutilizzati come materia prima.