Un libero professionista può insegnare? Ecco cosa prevede la normativa
Si può essere docente e al contempo libero professionista? Vediamo cosa prevede la normativa a riguardo e scopriamo se l'attività di libera professione è compatibile con la funzione di docente.
Libera professione e docenza: normativa
La materia del doppio lavoro del personale docente è regolata da diverse disposizioni normative che nel tempo si sono susseguite. Tuttavia, ad oggi, la normativa di riferimento sul tema è rappresentata dal Testo Unico sulla Scuola normato dal Decreto legislativo n. 297/94. Il regime delle incompatibilità lavorative del personale docente prevede diverse restrizioni al cumulo di impieghi, eccezion fatta per le libere professioni. Una deroga è prevista infatti per la possibilità, concessa ai docenti, di svolgere libere professioni nel rispetto di particolari condizioni.
Libero professionista e professione docente: requisiti
L'articolo 508 del Testo Unico disciplina le diverse incompatibilità lavorative del personale docente. Tra le numerose attività inconciliabili con la funzione docente previste nella norma, il comma 15, invece, consente al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Dunque i requisiti che permettono a un libero professionista di poter insegnare sono:
- l'attività non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- l'attività deve essere compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- l'attività deve essere coerente con l'insegnamento impartito;
- l'attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
- l'attività può essere svolta se coerente con l'insegnamento impartito.
Dunque l'attività del libero professionista deve essere coerente con l'insegnamento erogato, non deve essere in contrasto con gli orari scolastici e di servizio, non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti relativi alla funzione docente.
Libera professione e docente part time
Non esistono differenze tra insegnanti con contratti part-time e full-time. La norma non prevede distinzione tra le due diverse posizioni contrattuali in quanto parla in generale di personale docente.
L'autorizzazione del dirigente scolastico
Ai fini dell'ottenimento di una cattedra per l'insegnamento, il libero professionista deve chiedere l'autorizzazione a svolgere la libera professione. Lo svolgimento dell'esercizio di tali attività può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale deve valutare la richiesta controllandone il rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dai riferimenti normativi sopra illustrati. Nel caso di diniego del dirigente, è possibile presentare ricorso al Provveditore agli Studi a cui spetta la decisione finale.
Differenza tra libero professionista e attività professionale
Abbiamo parlato di come sia possibile per il libero professionista svolgere l'attività di docente e insegnare nelle scuole. Occorre sottolineare, tuttavia, che questa possibilità vale per i liberi professionisti ma non per chi svolge attività professionale. La differenza sostanziale sta nel fatto che l'attività professionale prevede un lavoro continuativo a orario e compenso fisso e sotto la dipendenza di un altro datore di lavoro. In questo caso, l'attività professionale diventa incompatibile con l'insegnamento, a prescindere da come questa sia inquadrata a livello contrattuale.