Le figure di Pes, Pav e Pei nei lavori elettrici: nomina, requisiti e formazione
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che per svolgere i vari tipi di lavori elettrici occorra un personale qualificato e informato sui pericoli derivanti dal rischio elettrico, in possesso di tutti i requisiti per svolgere mansioni sotto tensione. La normativa CEI 11-27, di concerto con quanto indicato dal testo unico della sicurezza, ha stabilito che, a seconda del loro grado di competenza, a queste figure professionali vengano attributite le qualifiche di PES, PAV e PEI, scopriamo insieme quali sono i loro compiti e le differenze.
Quali sono i lavori elettrici?
Bisogna innanzitutto definire le 3 diverse categorie di lavoro elettrico, e sono divise nel seguente modo:
- lavori sotto tensione,
ovvero eseguiti su parti attive di impianti elettrici sotto tensione, come i quadri elettrici ad esempio; - lavori in prossimità di tensione,
ovvero eseguiti entro una certa distanza dalle parti attive di impianti elettrici in tensione; - lavori fuori tensione,
ovvero eseguiti su quadri parti di impianti elettrici a cui viene tolta tensione durante lo svolgimento del lavoro;
Definizione di Pes, Pav e Pei: chi sono e cosa fanno
Come detto in precedenza sono figure coinvolte, in base al loro grado di qualifica, nello svolgimento di mansioni e lavori esposti al rischio elettrico. Nella seguente tabella abbiamo riassuno il significato degli acronimi, le definizioni e le mansioni che possono svolgere PES, PAV e PEI.
Acronimo | Significato | Definizione | Può svolgere |
---|---|---|---|
PES | Persona Esperta | persona dotata di conocenze tecnico-teoriche è in grado di analizzare e valutare i rischi derivanti dall'elettricità | lavori fuori tensione e in prossimità di tensione |
PAV | Persona Avvertita | persona messa a conoscenza dei rischi elettrici da parte di una PES | avori fuori tensione e in prossimità di tensione sotto la supervisione di una PES |
PEI | Persona Idonea | persona in possesso dell'idoneità a svolgere lavori elettrici sotto tensione | tutti i lavori elettrici compresi quelli sotto tensione |
Nomina PES e PAV: attribuzione di qualifica
Un lavoratore dipendente di un'azienda che svolge lavori elettrici dovrà, dunque, ottenere una qualifica per poter operare all'interno di essa. L'attribuzione o designazione di PES e PAV deve avere le seguenti caratteristiche:
- Deve essere fatta dal Datore di Lavoro;
- Deve essere fatta per iscritto;
- Deve tenere conto dei requisiti del lavoratore;
- Deve essere controfirmata per accettazione;
PES e PAV: I requisiti per la nomina
I requisiti di PES e PAV sono indicati dalla norma CEI 11-27 al punto 4.15.1:
- Istruzione
conoscenza di impiantistica elettrica, di normativa di sicurezza, di rischi e pericoli connessi ai lavori elettrici; - Esperienza lavorativa maturata
conoscenza delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori elettrici, siano esse ricorrenti o non ricorrenti; - Caratteristiche personali
equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica significativa per la professione.
L'unica differenza per l'attribuzione della qualifica di PES e PAV è il grado di padronanza di ciascuno dei requisiti di cui sopra.
Nomina PEI: attribuzione della qualifica di idoneità
La designazione della PEI spetta al Datore di lavoro, che può attribuire questa carica a PES o PAV che vengono riconosciuti idonei. Anche in questo caso la nomina deve essere fatta per iscritto, ma dopo un'analisi più approfondita, svolta sul soggetto in questione, volta a verificare:
- idoneità psicofisica;
- curriculum professionale;
- grado di applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici;
- formazione posseduta;
VEDI ANCHE: FAQ su Pes, Pav, Pei - Corsisicurezza.it
Formazione per PES, PAV e PEI
La normativa CEI 11-27, in armonia con quanto stabilito dal D.lgs 81/08, ha stabilito un programma di formazione volto a preparare i lavoratori elettrici allo svolgimento delle loro mansioni colmando eventuali lacune. Il programma del corso è finalizzato all'ottenimento di determinati livelli di competenza:
- Conoscenze Teoriche - Livello 1A;
- Conoscenze e capacità per l'operatività - Livello 1B;
- Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione - Livello 2A;
- Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione - Livello 2B;
A PES e PAV sarà richiesta l'acquisizione dei Livelli 1A e 1B, mentre alle PEI verrà richiesta la padronanza di tutti e 4 i livelli, nello specifico:
- Livelli 1A, 1B e 2A
possono essere acquisiti tramite la frequenza di un corso teorico della durata di 14 ore, che può essere svolto anche online in modalità e-learning; - Livello 2B invece
occorrono percorsi specifici di formazione pratica in affiancamento con personale esperto e idoneo allo svolgimento dei lavori, che può essere svolta anche in azienda.
In entrambi i casi, sarà necessario rinnovare l'attestato ricevuto tramite un corso di aggiornamento della durata di 4 ore da effettuare ogni 5 anni, anche questo svolgibile in modalità e-learning. L'attestato erogato a termine del corso di aggiornamento sarà un requisito di cui tenere conto in sede di riesame della qualifica.
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Commenti
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Oscar Rizzi
01/04/2022 - 13:13
Buongiorno, la nomina a pes/pav/pei può essere fatta anzichè dal datore di lavoro da un caporeparto (perito chimico) con scarse conoscenze e nessuna formazione specifica in ambito elettrico? grazie per una cortese risposta
RispondiRedazione Pedago.it 28/04/2022 - 16:59Salve, secondo quanto stabilito dalla norma cei 11-27 l'attribuzione della qualifica a pes, pav e pei in base all'esperienza, alle caratteristiche personali e all'istruzione e alla formazione del lavoratore può essere solo il datore di lavoro.
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Pietro Quilici
09/12/2021 - 19:32
Buonasera, sono il titolare di un azienda per installazioni di reti internet. ci stanno presentando un nuovo progetto dove e' richiesta la certificazione pes. ho letto sopra commenti simili ma non ho ben capito se tutti i dipendenti destinati a queste installazioni(4 ) devono fare questo corso o basta che lo faccia un titolare. grazie in anticipo per l'informazione.
RispondiRedazione Pedago.it 04/01/2022 - 10:54Salve, secondo la normativa il datore di lavoro è colui che attribuisce la qualifica di pes/pav/pei ai lavoratori in base al livello di esperienza e di formazione in possesso degli stessi. le qualifiche, tuttavia, sono richieste a tutti i lavoratori che svolgono lavori elettrici.
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Leopoldo Crisi
23/05/2021 - 02:37
Buongiorno egregi. sono un professionista indipendente in possesso di una laurea breve in scenze della ingegneria e con il 80% degli esami d'ingegneria elettrica superati in una universit? argentina. qualche corso online di questi che vengono offerti su internet per avere la qualifica pes-pav-pei mi serve per lavorare in italia? tante grazie.
RispondiRedazione Pedago.it 26/05/2021 - 13:04Salve, per la formazione teorica le consiglio di seguire il corso presente a questo link: https://www.corsisicurezza.it/lavoro/corso-pes-pav-pei.htm. questo le sarà utile ad ottenere i livelli 1a, 1b e 2a, sufficienti per le qualifiche di pes e pav. se la sua intenzione è operare come pei dovrà conseguire anche il livello 2b che prevede l'addestramento pratico. in ogni caso, al link che le ho consigliato, troverà ulteriori informazioni anche sul livello 2b. spero di esserle stato utile
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Paolo
19/05/2021 - 18:34
Chi lavora nel mondo ict (locali tecnologici, videosorveglianza, telefonia, ecc.) ha l'obbligo di una formazione pav-pes? grazie.
RispondiRedazione Pedago.it 24/05/2021 - 10:55Salve, la formazione è rivolta solo a coloro che hanno le qualifiche di pes, pav e pei, ovvero a coloro che svolgono lavori sotto tensione su parti attive di impianti elettrici, lavori in prossimità di tensione ovvero entro una certa distanza dalle parti attive di impianti elettrici e lavori fuori tensione eseguiti su quadri parti di impianti elettrici a cui viene tolta tensione durante lo svolgimento del lavoro. chi non svolge una di queste tre tipologie di lavoro indicate come "lavori elettrici" non dovrà ottenere la qualifica.
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Silvia
14/05/2021 - 13:49
Buongiorno, se ho in mano attestato pes/pav sono comunque tenuta a fare corso di formazione base (4 ore) e specifica (12 ore)
RispondiRedazione Pedago.it 19/05/2021 - 12:04Salve, si, in quanto gli argomenti del corso, bench? affini, differiscono. inoltre la formazione dei lavoratori ai sensi del d.lgs 81 ? un obbligo imprescindibile a cui il datore di lavoro deve ottemperare.
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Matteo
19/03/2021 - 15:36
Buongiorno, sono un ingegnere e iscritto all'ordine e sono amministratore e proprietario dell'azienda. sono iscritto alla camera di commercio anche come installatore di impianti elettrici. un mio cliente mi chiede gli fornire gli attestati pes e pav. io gli fornisco i miei autocertificati pes e pav ma non me li accetta. mi sembra illogioco che qualcun'altro magari con meno esperienza mi debba certificare. esiste una direttiva chiara posso esibire per dimostare la validità dei miei attestati? grazie
RispondiRedazione Pedago.it 19/03/2021 - 16:56Salve, la direttiva da seguire è la cei 11-27, la quale concede la possibilità di effettuare l'autocertificazione pes, pav, pei a datori di lavoro e lavoratori autonomi in possesso dei requisiti professionali e delle caratteristiche adatte per svolgere dei lavori elettrici. nell'autocertificazione bisognerà indicare:
-conoscenze teoriche e pratiche sulla sicurezza e sul rischio elettrico;
-percorsi/corsi di formazione e attestati;
-titoli di studio;
-esperienza lavorativa;
-tipi di lavori e di impianti in cui si è esperti; -
Roberto
26/01/2021 - 11:01
Buongiorno, ho bisogno di una dritta. sono un giovane cse e su un attestato è riportata tale dicitura :corso addetti ai lavori elettrici - conoscenze teoriche - livelli 1a e 2a della norma cei 11-27:2014"
RispondiRedazione Pedago.it 28/01/2021 - 15:51Salve, in questo caso vuol dire che il percorso formativo seguito dal lavoratore conteneva solo nozioni relative a quei livelli. in base al tipo di qualifica il lavoratore dovrà conseguire anche il livello 1b o 2b che, le ricordo, possono essere conseguiti con specifici corsi o con l'esperienza formativa in affiancamento direttamente sul luogo di lavoro.
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Michele
08/01/2021 - 09:47
Salve, avete scritto che il corso di formazione secondo la cei 11-27 per l'attribuzione della qualifica pei, fatta poi dal datore di lavoro, va rinnovato periodicamente. dove è specificto tale passaggio?
RispondiRedazione Pedago.it 11/01/2021 - 10:42Salve, la norma cei 11-27 non fornisce specifiche informazioni a riguardo, ma predispone che i requisiti per ottenere le qualifiche, una volta ottenuti, debbano essere mantenuti e verificati nel tempo. inoltre, l'art. 37 del testo unico prevede che la formazione sia ripetuta in relazione all'evoluzione normativa, all'insorgenza di nuovi rischi e che vada periodicamente aggiornata. in ogni caso, specifichiamo il corso di aggiornamento non è il solo modo in cui si può provvedere al mantenimento dei requisiti in vista di riesami periodici della qualifica.
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Paolo Secci
12/12/2020 - 13:58
Buongiorno sono un perito elettrotecnico iscritto al collegio dei periti da circa 30 anni. nella mia azienda, srl, di cui sono socio e dipendente, ricopro l'incarico di direttore tecnico nonchè progettista degli impianti elettrici che poi i nostri elettricisti installeranno. sono sempre obbligato ad eseguire il corso pei, o con la mia posizione non è necessario? grazie
RispondiRedazione Pedago.it 16/12/2020 - 10:45La norma cei 11-27 prevede la nominare di pes, pav e pei vada fatta in base all’esperienza, alle caratteristiche personali e all’istruzione del lavoratore. partendo da questo presupposto, la sua esperienza e la sua istruzione in materia potrebbero già essere dei requisiti idonei ad ottenere la qualifica. in ogni caso, il corso pes-pav-pei si presenta anche come un'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze alla nuova normativa cei 11-27 e un attestato del genere (di formazione o di aggiornamento) sarebbe sicuramente un requisito di cui il datore di lavoro deve tener conto in sede di riesame della qualifica.
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Emanuele
05/11/2020 - 16:37
Buona sera, da libero professionista posso ricoprire il ruolo di pei, previo corso pes/pav/pei, nel sovrintendere i lavori in cantiere? grazie per l'attenzione
RispondiRedazione Pedago.it 06/11/2020 - 12:54Salve, si. datori di lavoro e lavoratori autonomi possono ricoprire la carica di pei. l'attribuzione della qualifica in questo caso deve avvenire tramite autocertificazione. l'attestato del corso pes pav pei servir? a certificare le competenze acquisite
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Alessandro Scardaoni
29/05/2020 - 19:19
Buongiorno, io lavoro in una azienda e ho gli attestati pes pav . vorrei andare a lavorare presso un'altra azienda perche la retribuzione ? nettamente superiore ma l'azienda dove sono non mi da i certificati. posso obbligarla a darmeli in quanto credo che siano attestati personali, o l'azienda puo rifiutarsi di darmeli?
RispondiRedazione Pedago.it 08/06/2020 - 17:26Salve, troverà un articolo in cui si affronta l'argomento nel dettaglio al seguente link
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Giacomo Rafaschieri
03/03/2020 - 23:43
Un pes/pav può cambiare i neon tubi fluorescenti senza togliere la tensione elettrica?
RispondiRedazione Pedago.it 16/03/2020 - 17:35No, in quanto i lavori sotto tensione sono appannaggio della persona idonea o pei
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Cosimo
17/01/2020 - 16:16
Salve,io non ho nessun datore di lavoro, volevo sapere se posso fare il corso pav e pes
Rispondi -
Lorenzo Grandi
14/11/2019 - 09:29
Buongiorno, l'attribuzione della condizione di pes, pav, pei da parte del ddl deve essere rinnovata con cadenza quinquennale (cioè ad ogni rinnovo della formazione) o fa sempre testo la prima attribuzione di idoneità? grazie per l'attenzione
RispondiRedazione Pedago.it 18/11/2019 - 15:05Salve, è bene compilare un modulo di riesame della qualifica per certificare ulteriormente l'avvenuto aggiornamento.
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Salvatore Severino
27/09/2019 - 13:02
Domanda:il datore di lavoro per rilasciare pes /pav deve avere qualche titolo particolare o può essere un qualsiasi imprenditore di una azienda di impianti
RispondiRedazione Pedago.it 02/10/2019 - 09:35Il datore di lavoro è da intendersi ai sensi del d.lgs 81 come il titolare del contratto di lavoro come il dipendente, può effettuare la nomina anche se non svolge il lavoro in prima persona. nel caso in cui sia il datore di lavoro a dover ricoprire uno dei profili pes/pav/pei, può procedere all'autonomina, tramite l'autocertificazione dei propri requisiti.