PiMUS: cos'è, chi lo redige, chi lo firma
I documenti obbligatori da tenere in cantiere indicati dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono numerosi e ciascuno di essi ha lo scopo di registrare o attestare un determinato aspetto fondamentale per la realizzazione in sicurezza delle lavorazioni. I professionisti che hanno scelto il nostro Corso di formazione sulla gestione della documentazione in cantiere sanno bene che, tra questi documenti, si colloca il PiMUS, strumento fondamentale nei cantieri in cui è prevista la messa in posa di ponteggi. In questa guida, spiegheremo cos'è il PiMUS, riportandone la definizione fornita dalla normativa, indicando quali sono i casi in cui è obbligatorio redigerlo e i contenuti minimi stabiliti dalla legge.
Cos'è il PiMUS?
Il significato dell'acronimo Pi.M.U.S. è Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, termine con cui si indica il documento operativo che custodisce al suo interno le indicazioni rivolte a tutti coloro che si occupano del montaggio, dell'utilizzo e dello smontaggio dei ponteggi. Questo documento viene normato e definito dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, ovvero il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, in due articoli contenuti all'interno del "Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili" ovvero:
- Articolo 134 - Documentazione;
- Articolo 136 - Montaggio e Smontaggio.
L'articolo 134 stabilisce che, tra i documenti che devono essere tenuti ed esibiti agli organi in caso di controllo, ci sia la copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII al Titolo IV.
L'articolo 136, invece, stabilisce quando e come va redatto il piano, su chi ricade l'obbligo di redazione e, soprattutto, come va conservato.
PiMUS Ponteggi: quando è obbligatorio?
Come anticipato, l'articolo 136 stabilisce i casi in cui la redazione del Pi.M.U.S. è obbligatoria, ovvero all'interno di quei cantieri in cui si svolgono dei lavori in quota per i quali sia necessario ricorrere all'uso di alcune tipologie di ponteggio, come:
- ponteggi metallici fissi;
- impalcati;
- opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;
- ponteggi realizzati con elementi in legno;
L'obbligo di redazione, tuttavia, cessa di esistere quando i lavori in cantiere si svolgono utilizzando esclusivamente le cosiddette "opere provvisionali diverse dai ponteggi". Di conseguenza, redigere il PiMUS non è obbligatorio quando si fa uso di trabattelli, ponti su cavalletti o parapetti.
Chi redige il PiMUS?
Ancora una volta, la risposta è contenuta nell'articolo 136 che attribuisce l'obbligo di redigere il PiMUS al datore di lavoro. L'articolo chiarisce anche "come si fa", specificando due elementi necessari di cui tener conto per la sua realizzazione, ovvero:
- la complessità strutturale del ponteggio di cui si fa utilizzo;
- la situazione della sicurezza sul lavoro relativa al cantiere in oggetto.
Una volta redatto, il Pi.M.U.S. dovrà essere tenuto in cantiere, pronto per essere esibito agli organi addetti al controllo in occasione di visite ispettive. Inoltre il Piano deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavoratori che fanno uso del ponteggio.
Chi firma il PiMUS?
Oltre all'obbligo di redazione, per dare validità al documento è previsto l'obbligo di firma. La normativa dispone che ad apporre la firma deve essere un tecnico competente, tuttavia non fornisce ulteriori specifiche sui requisiti e le qualifiche di cui deve essere in possesso quest'ultimo. Tuttavia, possiamo affermare che, da prassi, si ritiene che a firmare il PiMUS debba essere uno dei seguenti soggetti:
- Datore di lavoro in possesso di esperienza;
- Tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio;
- Preposto alla sorveglianza del ponteggio in possesso di esperienza;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP;
Casi specifici di redazione del PiMUS
L'ambiente lavorativo del cantiere è un teatro in cui diversi attori si dividono la scena, non di rado diverse imprese o lavoratori autonomi si trovano a operare fianco a fianco all'interno del cantiere. In questi casi chi deve redigere e firmare il Pi.M.U.S.? Ecco qualche esempio chiaro
Soggetti coinvolti | Chi redige il PiMUS | Chi firma il PiMUS |
---|---|---|
Due o più imprese | tutti i Datori di Lavoro redigono un solo PiMUS | tutti i datori di lavoro delle diverse imprese |
Una sola impresa + lavoratori autonomi | il datore di lavoro dell'impresa | Datore di Lavoro dell'impresa e lavoratori autonomi per accettazione |
Diversi Lavoratori autonomi | il lavoratore autonomo aggiudicatario | Lavoratore aggiudicatario e altri lavoratori autonomi per accettazione |
Quali sono i contenuti minimi del PiMUS?
I contenuti minimi di cui tenere conto durante la redazione del PIMUS dettati dall'allegato XXII del D. Lgs 81/2008. Si tratta di informazioni e documentazione di diversa natura che, di seguito, andiamo ad elencare.
In primo luogo vanno riportati i dati necessari all'identificazione del cantiere e del lavoro svolto, nello specifico bisognerà indicare:
- Dati identificativi del luogo di lavoro;
- Dati identificativi del datore di lavoro responsabile del ponteggio;
- Dati identificativi della squadra di lavoratori interessati;
- Dati identificativi relativi al ponteggio utilizzato.
Bisognerà poi inserire un progetto del ponteggio, se previsto, ed un disegno esecutivo del ponteggio che, a sua volta, deve riportare:
- generalità e firma del progettista del ponteggio
- limite di sovraccarico massimo per metro quadrato di impalcato;
- indicazione di appoggi e ancoraggi.
Tra i contenuti minimi bisognerà riportare anche il piano di applicazione generalizzata, ovvero le indicazioni generali per lo svolgimento delle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio. Esse sono:
- Planimetria delle zone di stoccaggio e montaggio del ponteggio, indicando delimitazione, viabilità, segnaletica;
- Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio, con portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, e simili;
- Modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio e opera servita;
- Indicazione dei DPI utilizzati, del sistema di arresto di caduta e dei punti di ancoraggio e loro modalità di uso;
- Descrizione delle attrezzature adoperate e loro modalità di installazione ed uso,
- Misure di sicurezza da adottare in presenza di linee elettriche aeree nude in tensione;
- Tipologie e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
- Misure di sicurezza da adottare in caso condizioni meteorologiche che possono pregiudicare la sicurezza;
- Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.
Inoltre, all'interno del PiMUS, dovranno essere elencate, le modalità, le sequenze e le regole da seguire di montaggio, smontaggio e utilizzo del ponteggio, nonché le indicazioni relative alle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.
Esiste un corso di formazione sul PiMUS?
Per approfondimenti sulla redazione, l'aggiornamento e la gestione del Piano di Montaggio, Utilizzo e Smontaggio dei Ponteggi consigliamo il nostro Corso sulla documentazione obbligatoria nei cantieri citato in apertura. Il programma contiene riferimenti importanti relativi alla gestione documentale in ambito cantieristico con indicazione dei soggetti con maggiori responsabilità. Grande spazio all'interno della trattazione è dato ai Piani per la Sicurezza, nello specifico PSC, POS e PiMUS di cui vengono forniti anche degli esempi pratici di redazione. Il corso ha una durata di 5 ore e si svolge in modalità e-learning, ciò vuol dire che è composto da videolezioni registrate in precedenza da un docente esperto accessibili in ogni momento della giornata e da qualsiasi dispositivo connesso ad internet.
Il corso è rivolto a tutte le figure partecipi della sicurezza all'interno dei cantieri, in particolare a coloro che svolgono dei ruoli di natura più tecnica (ad esempio Coordinatore della Sicurezza o Direttore dei Lavori). Inoltre, il corso è accreditato presso i maggiori ordini professionali del settore tecnico, di conseguenza, al termine del corso oltre all'attestato saranno riconosciuti i CFP o crediti formativi professionali previsti dall'ordine.
Commenti
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Geom.ing. Giuseppe Incognito
10/12/2023 - 18:31
Ottimo l informazione su pimus e nei suo contenuto.
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