POS: quando è obbligatorio il piano operativo di sicurezza?
Quali sono le misure di sicurezza da applicare nei cantieri? Il Testo Unico, e in precedenza il D.Lgs 626 ormai abrogato, definiscono e introducono il concetto di POS allo scopo di salvaguardare la salute dei lavoratori in un cantiere, vediamo nel dettaglio di che si tratta.
Cos'è il POS?
Partiamo dalla sua definizione: POS è l'acronimo di Piano Operativo di Sicurezza. Si tratta di un documento essenziale nella gestione dell'attività lavorativa all'interno dei cantieri che tratta i seguenti argomenti:
- valutazione dei rischi per lavoratori dell'impresa;
- misure di prevenzione e protezione da adottare;
- organizzazione della sicurezza dell'impresa;
È importante puntualizzare che redigere il POS è obbligatorio per tutte le imprese che operano nei cantieri, comprese quelle che lavorano in subappalto, e l'obbligo si estende anche a cantieri temporanei o mobili.
Chi redige il POS?
Ogni azienda che esegue i lavori in cantiere deve farlo, ma materialmente l'obbligo di redigerlo è del Datore di Lavoro, sia quello dell'impresa esecutrice o affidataria, sia quello dell'eventuale impresa subappaltatrice.
Il documento deve essere compilato tenendo conto di una serie di informazioni utili e contenuti minimi ovvero:
- i dati identificativi dell'impresa esecutrice (nominativi dei lavoratori,delle figure di sicurezza presenti);
- la descrizione dell'attività di cantiere e dell'organizzazione del lavoro al suo interno;
- l'elenco dei ponteggi, sia fissi che mobili, l'elenco dei macchinari e delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'individuazione delle misure di sicurezza adottate in relazione ai rischi connessi alla propria attività in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dall'eventuale PSC (piano di sicurezza e coordinamento);
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori;
A chi va presentato il POS?
Una volta redatto, il documento va presentato dal titolare dell'impresa affidataria al coordinatore per l'esecuzione almeno 15 giorni prima dell'ingresso in cantiere che dovrà verificarne l'idoneità e in base a ciò accettarlo o bocciarlo.
N.B: Il titolare dell'impresa subappaltatrice dovrà presentare il proprio POS a quello dell'impresa affidataria almeno 30 giorni prima dell'ingresso in cantiere, sarà quest'ultimo a consegnarlo al coordinatore nelle modalità sopracitate.
POS con modello semplificato
Il Piano Operativo di Sicurezza con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; è un modello standardizzato che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro. Scegliere di redigerlo in alternativa di del POS classico è facoltà del datore di lavoro, e questa scelta non è condizionata in alcun modo dal tipo di attività svolta dall'impresa né dal tipo di cantiere in cui deve essere svolta.
Sanzioni per mancata elaborazione del POS
La normativa in vigore stabilisce che diverse pene e sanzioni le inadempienze relative al POS, di seguito elenchiamo le principali:
Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Riferimenti normativi del D.lgs n. 81/2008 |
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Mancata redazione del POS | arresto da 3 a 6mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Mancata redazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81) | arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Assenza uno o più degli elementi di cui all'allegato XV | ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. 159, comma 1 |
Mancata attuazione del POS | arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. a) |
Mancata attuazione del POS | ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. a |
Mancata verifica dell'idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE | arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell'impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. c) |
Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori | sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
Commenti
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Francesco
01/10/2021 - 16:00
Un artigiano ha l'obbligo di presentare il pos anche se non ha dipendenti?
RispondiRedazione Pedago.it 04/10/2021 - 12:23Salve, se l'artigiano si configura come lavoratore autonomo il pos non ? obbligatorio
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G.massimo Crivellari
10/06/2019 - 16:05
Semplice e chiaro
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